Esenzione del Ticket

Il ticket, introdotto in Italia fin dal 1982, rappresenta il modo, individuato dalla legge, con cui gli assistiti contribuiscono o “partecipano” al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.




Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per le quali è previsto il pagamento del ticket sono:

le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;
le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;
le cure termali.

Esenzione per Reddito

ESENZIONE PER REDDITO
Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.

L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di laboratorio, garantite dal Sistema Sanitario Nazionale, necessario ed appropriate alla propria condizione di salute.

Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle categorie che seguono (Legge 537/1993 e successive modificazioni – art. 8, comma 16).

CATEGORIE DI ESENTI

Codice E01

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

Codice E02

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Codice E03

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

Codice E04

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.



Esenzione per Malattia


Malattie e Condizioni Croniche e Invalidanti

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).


Esenzione per Malattie Rare

Le malattie rare (MR) sono patologie gravi, invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti. A causa della rarità, sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche.

Le malattie rare che danno diritto all’esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali (Decreto legislativo 124/1998):

rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
gravità clinica;
grado di invalidità;
onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).



Esenzione per Invalidità

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.

L’esenzione per invalidità è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità.

Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.

Invalidi civili

C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata – art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)
Invalidi – Vittime atti terrorismo – Vittime del dovere

V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)
Categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità.




Esenzione per Gravidanza

Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno  diritto a eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo (ticket), alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro.

In base al DPCM sui nuovi Livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017 le prestazioni vengono suddivise:

IN FUNZIONE PRECONCEZIONALE
Le prestazioni per la donna, l’uomo e la coppia (vedi allegato 10A) da eseguire, su prescrizione dello specialista, prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza.

 NEL CORSO DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA
Le prestazioni specialistiche indicate, per ciascun periodo, dall’ Allegato 10B Il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M + nn settimana di gravidanza;
In caso di minaccia d’aborto, tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio della gravidanza e, in caso di condizioni patologiche che comportano un rischio per la madre o per il feto, tutte le prestazioni specialistiche necessarie al monitoraggio della condizione patologica; le condizioni patologiche devono essere indicate dal medico, come diagnosi o sospetto diagnostico, nella prescrizione delle prestazioni in esenzione; il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M50;